Assemblea dei Soci

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REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI DELLA “FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II°”

Il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuele II°” nella seduta del 15/03/2010 a seguito di formale convocazione del Presidente del 10/03/2010 avente al punto IV° dell’O.d.G. l’adozione del “Regolamento dell’assemblea della Fondazione”, con voto unanime dei presenti e con il parere favorevole dei sindaci presenti, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

Art. 1: SCOPI

Il presente regolamento ha lo scopo di favorire il buon svolgimento dell’assemblea dei soci sostenitori della Fondazione e di favorire i soci nella scelta delle persone da eleggere nel servizio di amministrazione, o di controllo, dell’attività della Fondazione. E’ dovere dei soci osservare il presente regolamento.

Art. 2: PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA, COSTITUZIONE DEI SEGGI E NOMINA DEGLI SCRUTATORI

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria convocata come da Statuto, è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima. L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due scrutatori e un segretario, salvo che nel caso dell’assemblea straordinaria in cui la funzione di segretario è svolta da una notaio. Nel caso in cui l’assemblea debba procedere alla elezione delle cariche sociali, si potranno costituire uno o più seggi e designare per ciascuno un presidente ed uno scrutatore. Ciascun seggio riferirà al seggio centrale, costituito dai presidenti dei seggi e presieduto dal presidente del seggio n. 1, a cui si demanderà ogni decisione sui casi controversi.

Art. 3: REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ED AL VOTO.

Il Presidente, direttamente o avvalendosi del Collegio Sindacale, verifica il diritto di partecipazione e di voto dei soci presenti, sia in proprio che per delega, all’assemblea. Ai soci portatori di delega potrà essere assegnato un tagliando, o altro, per distinguerli dagli altri. In caso di contestazione sul diritto di partecipazione e di voto decide inappellabilmente il Presidente. Nei locali dell’assemblea non possono essere introdotti apparecchi di registrazione o fotografici, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’assemblea.

Art. 4: COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Il Presidente dell’assemblea comunica il numero dei presenti in persona o a mezzo delega e, accertata la valida costituzione dell’assemblea, dichiara aperti i lavori e dà lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno; in caso contrario, se in prima convocazione, trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per l’inizio dell’assemblea, la proclama non validamente costituita e la rinvia ad altra convocazione.

Art. 5: DIRITTO DI INTERVENTO DEI SOCI E DISCUSSIONE

Ogni socio ha diritto di chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte. Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente, alzando la mano. Ogni socio può svolgere il proprio intervento su ciascun punto dell’ordine del giorno per la durata massima stabilita dal presidente dell’assemblea con il consenso di quest’ultima. Coloro che siano già intervenuti nella discussione, possono essere autorizzati dal presidente dell’assemblea a replicare una sola volta su ciascun punto dell’ordine del giorno, per la durata massima della metà del tempo concesso nel primo intervento.

Art. 6: LAVORI DELL’ASSEMBLEA: MODALITA’

Al presidente è demandato il compito di mantenere l’ordine dell’assemblea al fine di garantirne un corretto svolgimento; a questi effetti egli può togliere la parola nei seguenti casi:

  1. qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
  2. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell’intervento con l’argomento posto in discussione;
  3. nel caso in cui il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti.

Qualora durante l’assemblea si verifichino situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il presidente dispone sospensioni dell’adunanza non superiori a quindici minuti.

Art. 7: CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

In base a quanto previsto dall’Art. 8 dello Statuto, all’assemblea compete la elezione di 5 (cinque) membri del C.d.A. e di tre componenti del Collegio dei Sindaci scelti fra i soci sostenitori della Fondazione. Le segnalazioni di coloro che intendono proporsi per svolgere il servizio di amministratore, o di Sindaco, della Fondazione, o che vengono proposti da altri soci, possono avvenire fino all’inizio dei lavori dell’assemblea: il Presidente curerà l’annotazione dei candidati sul libro delle assemblee e darà pubblicità dei nominativi mediante affissione, da 5 giorni prima dell’adunanza, di un elenco, che resterà “aperto” fino all’assemblea, da affiggersi all’Albo della Fondazione. Gli amministratori ed i sindaci uscenti possono ricandidarsi, salvo che non abbiano compiuto tre mandati consecutivi, nel qual caso non sono rieleggibili per un quarto mandato consecutivo.

Art. 8: MODALITA’ DI VOTO

Ad ogni socio avente diritto al voto vengono consegnate, prima dell’inizio delle operazioni di voto dichiarato dal Presidente, due schede, una per l’elezione del C.d.A. e l’altra del Collegio dei Sindaci, con timbro o intestazione della Fondazione, l’una con tre, e l’altra con due righe in bianco: ogni socio sostenitore ha diritto di esprimere un numero massimo di tre preferenze per gli amministratori e di due per il Collegio dei Sindaci: le preferenze vanno espresse indicando nome e cognome del candidato, da scegliersi nell’elenco dei soci proposti ovvero anche fra gli altri soci sostenitori. Ogni socio può esprimere le preferenze in una sola scheda, o due nel caso sia portatore di delega.

Art. 9: CALCOLO DEI VOTI

Sono eletti i primi cinque soci che abbiano riportato più voti per il servizio di Amministratore ed i primi tre per il servizio del Collegio dei Sindaci. Gli altri nominativi che abbiano riportato voti, sono indicati in ordine decrescente nel verbale di assemblea, al fine di una eventuale futura cooptazione, così come previsto dagli artt. 9 e 14 dello Statuto sociale.

Art. 10: DELEGA

Ogni socio sostenitore può ricevere non più di una delega. Ogni socio sostenitore può delegare un altro socio sostenitore a rappresentarlo in assemblea. Per delegare il voto elettivo, sia il socio delegante che il socio delegato devono essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi rispetto alla data dell’assemblea. La delega deve contenere la sottoscrizione del delegante ed il nome e cognome del delegato: essa deve essere autenticata dal Presidente, e/o da altro eventuale incaricato dal C.d.A.

Art. 11: NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le vigenti norme di statuto e di legge.

Art. 12: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dall’assemblea successiva a quelle di approvazione. Esso potrà essere modificato solo con deliberazione dell’assemblea dei soci sostenuti.

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